Martina Brutti
Di cosa si tratta
I coniugi in crisi possono accordarsi per interrompere la convivenza e sospendere alcuni effetti del matrimonio, determinando autonomamente le condizioni e le modalità dei rapporti economici e personali tra loro (separazione consensuale), oppure, in mancanza di accordo, uno di essi può promuovere il giudizio di separazione, instaurando un procedimento contenzioso al termine del quale il tribunale pronuncia una sentenza di separazione giudiziale.
In ogni caso, con la separazione personale dei coniugi si apre una fase transitoria del rapporto tra marito e moglie, che ha l’effetto di attenuare il vincolo matrimoniale: essa fa assumere ai coniugi lo status giuridico di coniugi separati e fa venire meno alcuni dei diritti e doveri derivanti dal matrimonio e ne fa proseguire altri con modificazioni.
La separazione incide sia sui rapporti personali tra i coniugi, sia su quelli patrimoniali.
La separazione, protratta per sei mesi o un anno, legittima la richiesta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (c.d. divorzio).
A seguito dell’introduzione delle procedure consensuali extragiudiziali (quindi presso gli Uffici di Stato Civile o tramite negoziazioni assistite da avvocati senza più il ricorso ai Tribunali) ad opera del Decreto legge 132/2014, i coniugi che, d‘accordo tra loro, vogliono separarsi o divorziare o modificare le relative condizioni, possono ricorrere alla procedura stragiudiziale di negoziazione assistita davanti ai propri avvocati (almeno uno per parte), anche in presenza di figli.
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