Martina Brutti
Di cosa si tratta
Affidamento
In generale, ogni figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.
In caso di separazione e divorzio dei genitori il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con i nonni e con i parenti di ciascun ramo genitoriale (c.d. diritto alla bigenitorialità).
La regola generale è che i figli devono essere affidati ad entrambi i genitori (c.d. affidamento condiviso) che esercitano la responsabilità genitoriale predisponendo ed attuando un programma condiviso per l’educazione, la formazione, la cura e la gestione dei figli nel rispetto delle loro esigenze e delle loro richieste. La legge sull’affidamento condiviso si applica non solo alla separazione e al divorzio, ma anche all’annullamento e alla nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio.
Mantenimento
L’obbligo dei genitori di mantenere i figli è previsto dalla Costituzione (art. 30 Cost.) e sussiste per il solo fatto di averli generati: tutti i genitori, anche non coniugati, devono mantenere i figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. L’obbligo riguarda sempre i figli minori, ma può riguardare anche i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e quelli affetti da handicap grave.
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